Come tutti sapete i verbali di accertamento per le violazioni al Codice della Strada, se non contestati all’atto dell’accertamento dell’infrazione, devono essere notificati al proprietario del veicolo.
Con la parola notifica, si intende quindi portare a conoscenza del proprietario del mezzo, che in una data e ad un’ora precisa la sua auto ha commesso una violazione al Codice della Strada e che tale violazione è stata accertata. Nello stesso Codice della Strada sono previste le modalità e i tempi entro cui la notifica deve essere effettuata. Cona la Legge nr.120 del 29.07.2010, entrata in vigore dal 10.08.2010, sono state introdotte delle novità e modificato disposizioni esistenti. Tra le modifiche apportate, quella che oggi prendiamo in considerazione è la modifica dei termini di notifica dei verbale di accertamento delle violazioni (le contravvenzioni). Se in precedenza i termini erano di 150 giorni dall’accertamento della violazione, con le nuove disposizioni, oggi la notifica deve essere effettuata entro 90 giorni dall’accertamento. Se questa è la regola generale esistono poi delle deroghe che fanno innalzare il limite temporale entro il quale la violazione deve essere notificata. I casi in cui questi tempi variano sono:
- l’impossibilità di poter procede immediatamente all’individuazione dell’autore della violazione (ad esempio violazione commessa con un veicolo noleggiato). In questo caso, oltre i 90 giorni canonici, si hanno altri 60 giorni di tempo per effettuare la notifica;
- se la violazione è stata contestata nell’immediatezza al trasgressore il termine per la notifica è di 100 giorni;
- ai residenti all’estero la notifica deve essere invece fatta entro 360 giorni.
Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata al trasgressore (i casi in cui si può omettere la contestazione immediata sono esplicitamente previsti dal Codice della Strada) il verbale deve indicare la motivazione per cui questa non sia stata fatta, oltre alla data, ora, luogo, e accertatori.
Se la notifica dovesse essere stata effettuata oltre i termini previsti, è possibile rivolgersi al Prefetto competente territorialmente per il luogo dove è stata commessa l’infrazione, chiedendo l’annullamento del verbale.
Il ricorso va presentato, entro 60 giorni dalla notifica della multa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato personalmente. La presentazione (a mano o a mezzo raccomandata) può essere fatta anche presso gli uffici dell’organo che ha accertato ed elevato la contravvenzione, che si può desumere dal verbale notificato.
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